Omicidio stradale
Da Venerdì 25 Marzo è stata introdotta un’ importantissima modifica nel merito del nuovo codice della strada: il nuovo reato di omicidio stradale è legge (Art. 589 bis della legge n. 41 del 23/03/2016).
Ecco le principali novità della stessa che per comodità riporto qui di seguito:
- Per chi si mette alla guida in stato di ebbrezza (o dopo aver assunto stupefacenti) e causa la morte di qualcuno è prevista la pena della reclusione da 5 a 12 anni, a seconda del tasso alcolemico riscontrato;
- Se l’investitore si dimostra lucido e sobrio ma commette gravi infrazioni come, ad esempio, guidare ad una velocità doppia rispetto al limite consentito, è prevista la pena della reclusione da 5 a 10 anni;
- In caso di omicidio multiplo la pena può essere triplicata, con il limite massimo di 18 anni;
- Nel caso di lesioni aumentano le pene se chi guida è ubriaco o drogato: da 3 a 5 anni per lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime;
- Se il colpevole ha un tasso alcolemico fino a 0,8 g/l o se l’incidente è causato da manovre pericolose, la reclusione sarà da un anno e 6 mesi a 3 anni per lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le gravissime;
- In caso di condanna o patteggiamento (anche con la condizionale) per omicidio o lesioni stradali viene automaticamente revocata la patente. Una nuova patente sarà conseguibile solo dopo 15 anni (omicidio) o 5 anni (lesioni). Però nei casi più gravi, se ad esempio il conducente fugge dopo l’omicidio stradale, dovranno trascorrere almeno 30 anni dalla revoca
Le pene come si può notare sono molto severe così come le ripercussioni (in caso di tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l – situazione piuttosto frequente dopo una cena il Sabato sera
– laddove si dovesse investire una persona che attraversa con il rosso, oltre ai 5 anni di reclusione avremo la patente sospesa per 15 anni !!!) Analizzato il Decreto e le sue ripercussioni vorrei inoltre segnalare che la Cassazione si è espressa in maniera definitiva affermando la nullità dell’art. 9 D.P.R. 254/2006 per contrasto con l’art. 24 Costituzione, e chiarisce che la domanda giudiziale proposta prima dei 60 gg. previsti dal codice delle assicurazioni è improponibile, e ciò è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Di conseguenza nemmeno le spese legali sono coperte dalle Compagnie con la polizza di RcAuto.
L’importanza dunque delle coperture delle spese legali oggi più che mai diventa fondamentale, essenziale e assolutamente complementare alla garanzia Rc Auto. La gestione di una difesa penale necessita di coperture e massimali importanti. Sarà necessario avere avvocati specializzati ma soprattutto avere la possibilità di sostenere i costi necessari per perizie, in particolare cinematiche, che possano ricostruire l’incidente in tutti i suoi particolari. Questo tipo di perizia costa molte migliaia di euro e possono mettere in difficoltà economiche l’interessato, che di contro ha l’interesse di uscirne con la minor pena possibile.
Da sempre ho consigliato ai miei clienti ad integrare sia la polizza RCA che ogni altra polizza di Responsabilità Civile verso terzi con una copertura spese legali che copre ampiamente tutti i dettami della nuova legge e permette di selezionare massimali sino a 50.000 euro. La proposizione stessa di una copertura Tutela legale a tutti gli assicurati diventa, oggi più che mai un assioma fondamentale in considerazione della mutazione del nostro sistema legislativo e ordinativo.
Ringraziando per l’attenzione e sperando di aver fornito informazioni utili al riguardo, l’occasione mi è gradita per porgere distinti saluti.
Antonio Arbore