Affittare un immobile con serenità garantendoti il pagamento dei canoni
Questo mese tratterò un prodotto sempre più richiesto visto anche la crisi che investe già da tempo il settore immobiliare: La garanzia del pagamento dei canoni di locazione.
Per tutelarsi dalla preoccupazione di morosità del canone di locazione il proprietario immobiliare può accedere a vari strumenti presenti sul mercato, tra cui la polizza assicurativa.
La polizza rientra nel ramo ministeriale 16 (perdite pecuniarie) avente ad oggetto la copertura delle perdite pecuniarie che il locatore di un immobile dovesse subire a seguito dell’intimazione ed esecuzione dello sfratto. Premesso che lo sfratto può essere intimato, sostanzialmente, per tre motivi (finita locazione, morosità e per necessità), la polizza può prevede diversi ordini di coperture:
La Copertura base che prevede il rimborso delle spese legali e perdite pecuniarie dovute a morosità e una Copertura più ampia che prevede il rimborso delle spese anche alla mancata disponibilità dell’immobile a seguito della finita locazione nel caso in cui il locatore non possa consegnare il locale al nuovo conduttore avendo già individuato e stipulato un contratto preliminare di affitto con altri e, questi, abbia versato l’opportuna caparra.
Le garanzie prestate dalla polizza sono le seguenti:
– indennizzo della perdita pecuniaria del locatore (canone di affitto non percepito) a seguito del deposito della convalida di sfratto fino alla data di rilascio dell’immobile;
– rimborso delle spese legali e di giudizio sopportate dal locatore per riottenere il possesso dell’immobile.
L’assunzione del rischio deve prevedere l’acquisizione di una serie di documenti riguardanti la solvibilità e la regolarità dei pagamenti da parte del conduttore (c.d. dichiarazione del buon pagatore).
Siccome una delle condizioni essenziali per il rilascio ed efficacia della copertura è la registrazione del contratto di locazione, sarà necessario acquisire preventivamente al rilascio della polizza copia del contratto regolarmente registrato.
A corollario della documentazione assuntiva, ci sarà anche una valutazione economica e finanziaria del locatore.
L’obbligo di indennizzo da parte della Compagnia sorge a seguito della emissione da parte del giudice dell’ordinanza di sfratto con contestuale indicazione della data di esecuzione per il rilascio dell’immobile. Dato che la copertura assicurativa è rilasciata a perdita definitiva, il contratto prevede anche un anticipo all’atto del deposito della convalida di sfratto e la liquidazione differenziata a seconda dello stadio della procedura.
Naturalmente sono disponibile ad ogni chiarimento dovesse necessitare.
Cordialità
Antonio Arbore